SANZIONI: MANCATA SICUREZZA SUL LAVORO
MANCATA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO? LE SANZIONI
La Prevenzione e la Sicurezza sul luogo di Lavoro è una condizione necessaria, una componente fondamentale per una corretta gestione aziendale. È per questo che la mancata prevenzione o una non corretta sicurezza sui luoghi di lavoro fa insorgere a diverse tipologie di responsabilità.
La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica, penale, civile ed amministrativa. All’interno delle tre tipologie di responsabilità vi è una distinzione tra responsabilità di tipo soggettivo e di tipo oggettivo. Nel primo caso il soggetto è responsabile per atti commessi dallo stesso, di tipo colposo o doloso, e per questo direttamente sanzionabile; nel secondo caso è tenuto a rispondere dei danni commessi da altri in quanto responsabile per la posizione ricoperta.
Il Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro elenca le sanzioni proporzionate in relazione al ruolo gerarchico e al livello di responsabilità. Il datore di lavoro, il dirigente, il medico competente ed i lavoratori sono i soggetti ai quali si riferiscono particolari sanzioni in caso di inosservanza delle norme previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la tutela dai rischi inerenti le sostanze pericolose. Difatti le violazioni di queste disposizioni costituiscono dei veri e propri reati.
Ai lavoratori possono applicarsi sanzioni per inadempimenti relativi agli obblighi previsti ma questi sono condizionati dalla sussistenza di presupposti necessari indispensabili al loro adempimento, quali la formazione, l’informazione nonché la messa a disposizione di adeguati strumenti.
Il medico competente può essere sanzionato per la mancata determinazione preventiva della presenza di eventuali agenti chimici dannosi sul luogo di lavoro ed i relativi rischi per i lavoratori che operano in quelle aree.
Le sanzioni per i preposti e i dirigenti possono applicarsi per inadempienza sulla sicurezza sul lavoro, per la non conformità dei luoghi di lavoro, per mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica, per incompleta valutazione dei diversi tipi di rischio, per la mancata formazione ed informazione del personale.
Il datore di lavoro, invece, è tenuto a garantire la diminuzione o la riduzione al minimo dei rischi, adottando tutte le misure specifiche che tengono in considerazione la progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione, deve occuparsi della fornitura delle attrezzature idonee per il lavoro specifico e delle relative procedure di manutenzione (art. 224 D.Lgs. 81/2008).
Un ulteriore aspetto che è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. La mancanza dello stesso se reiterata può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’elaborazione del DVR è ad oggi un obbligo per le aziende italiane, un documento che si veste perfettamente alle particolarità dell’azienda, tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori evidenziando le criticità e le misure per fronteggiarle.
Scrivi a Studio Caputi per ulteriori informazioni.
La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica, penale, civile ed amministrativa. All’interno delle tre tipologie di responsabilità vi è una distinzione tra responsabilità di tipo soggettivo e di tipo oggettivo. Nel primo caso il soggetto è responsabile per atti commessi dallo stesso, di tipo colposo o doloso, e per questo direttamente sanzionabile; nel secondo caso è tenuto a rispondere dei danni commessi da altri in quanto responsabile per la posizione ricoperta.
Il Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro elenca le sanzioni proporzionate in relazione al ruolo gerarchico e al livello di responsabilità. Il datore di lavoro, il dirigente, il medico competente ed i lavoratori sono i soggetti ai quali si riferiscono particolari sanzioni in caso di inosservanza delle norme previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la tutela dai rischi inerenti le sostanze pericolose. Difatti le violazioni di queste disposizioni costituiscono dei veri e propri reati.
Ai lavoratori possono applicarsi sanzioni per inadempimenti relativi agli obblighi previsti ma questi sono condizionati dalla sussistenza di presupposti necessari indispensabili al loro adempimento, quali la formazione, l’informazione nonché la messa a disposizione di adeguati strumenti.
Il medico competente può essere sanzionato per la mancata determinazione preventiva della presenza di eventuali agenti chimici dannosi sul luogo di lavoro ed i relativi rischi per i lavoratori che operano in quelle aree.
Le sanzioni per i preposti e i dirigenti possono applicarsi per inadempienza sulla sicurezza sul lavoro, per la non conformità dei luoghi di lavoro, per mancata o non conforme apposizione di adeguata segnaletica, per incompleta valutazione dei diversi tipi di rischio, per la mancata formazione ed informazione del personale.
Il datore di lavoro, invece, è tenuto a garantire la diminuzione o la riduzione al minimo dei rischi, adottando tutte le misure specifiche che tengono in considerazione la progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione, deve occuparsi della fornitura delle attrezzature idonee per il lavoro specifico e delle relative procedure di manutenzione (art. 224 D.Lgs. 81/2008).
Un ulteriore aspetto che è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. La mancanza dello stesso se reiterata può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’elaborazione del DVR è ad oggi un obbligo per le aziende italiane, un documento che si veste perfettamente alle particolarità dell’azienda, tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori evidenziando le criticità e le misure per fronteggiarle.
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