DISTACCO DI PERSONALE
NOVITA' IVA
Distacco di Personale - Novità IVA
In sede di conversione del cosiddetto “decreto salva infrazioni” (D.L. 131/2024), è stata inserita una normativa che dovrebbe “risolvere” il problema dei distacchi di personale, ma le cui implicazioni vanno analizzate con attenzione, in particolare in funzione dei soggetti coinvolti in queste operazioni di distacco.
L’articolo 8, L. 67/1988, attualmente in vigore, prevede che non sono rilevanti ai fini Iva i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Per l’applicazione di tale disposizione, è necessario che si sia in presenza di un vero e proprio distacco e non, ad esempio, di un corrispettivo per delle prestazioni complesse, che prevede, ad esempio, anche l’affitto di macchinari, software, ecc.
Inoltre, l’esclusione da Iva, prevista da tale norma, è applicabile solo qualora il costo della persona distaccata coincida esattamente con la somma chiesta dal distaccante al distaccatario, posto che se le due somme non dovessero coincidere, l’intero corrispettivo dovrebbe essere assoggettato ad Iva. Tale norma è “entrata in crisi” quando la Corte di Giustizia UE, con Sentenza C-94/19, l’ha dichiarata, a certe condizioni, incompatibile con il diritto europeo e, quindi,
non applicabile. Per la Corte di Giustizia, infatti, qualora emerga che l’esecuzione del distacco ed il pagamento dello stesso sono due operazioni che si “condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”, si è in presenza di una normale prestazione di servizi da assoggettare ad Iva, in quanto è irrilevante che il corrispettivo di una prestazione sia superiore, inferiore o uguale al costo sostenuto. A seguito della Sentenza, vi è la assoluta incertezza circa l’applicazione di tale norma, posto che non è chiaro se possa dirsi che il distacco avviene solo a condizione che venga pagata la somma, posto che per la normativa giuslavoristica il distacco deve essere effettuato nell’interesse del distaccante (tesi per l’esclusione, proposta in particolare da Assonime);
dall’altro lato, tuttavia, non si capisce a che titolo il distaccatario sostenga la spesa, se non per la correlazione con l’utilità che viene fornita dalla persona distaccata. Al fine di risolvere la questione, l’articolo 16-ter, D.L. 131/2024, abroga la norma del 1988 e, quindi, in molti hanno semplicisticamente sostenuto che, con l’efficacia della abrogazione, anche i distacchi dove è prevista solo la rifusione del costo del personale dovranno essere assoggettati ad Iva.