CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE 5.0

Credito D’Imposta Investimenti per la Transizione 5.0

Il credito di imposta Transizione 5.0 è l’agevolazione istituita dal D.L. n. 19/2024 diretta a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica. Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, destinati a strutture produttive situate in Italia, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.
Beneficiari agevolazione:
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali, dal regime contabile adottato. Ne sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente, destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.
La spettanza del credito d’imposta è inoltre subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti ammessi:
La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).
Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
o i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:
o i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
o spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
Il credito d’imposta spetta per i beni acquistati a titolo di proprietà ed in leasing.
Misura dell’agevolazione:
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
-35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
-15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
-5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
– al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
– al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Presentazione della domanda:
Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini definiti dal DM. Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro. È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.
Cumulabilità:
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Non è invece cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 o con la ZES unica.
Utilizzo credito d’imposta:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.