CREDITO ZES
Credito Zes
Tra le varie novità previste dall’ultima legge di bilancio, trova spazio anche l’estensione al 2025 della possibilità di usufruire del credito d’imposta per investimenti nella Zes unica (Zona economica speciale unica), con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Per l’anno in corso, come prevede il comma 485 dell’articolo 1 della legge, il limite di spesa sarà pari a 2,2 miliardi di euro.
BENEFICIARI DELL’INTERVENTO:
Possono accedere al beneficio fiscale tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Sono escluse le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI:
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
MISURA DEL CONTRIBUTO:
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è differenziato per Regioni, dimensioni d’impresa e ammontare degli investimenti.
Per la regione Calabria è prevista l’applicazione delle seguenti percentuali:
– piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro: 60%;
– medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro: 50%;
– grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro: 40%.
Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Il credito d’imposta è rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni, se:
– i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
– entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l’eventuale riparto. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici, che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo, inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.