BONUS TRANSIZIONE 5.0
AGEVOLABILI ANCHE LE SPESE PER LA FORMAZIONE
Bonus Transizione 5.0
Spese Agevolabili anche per la formazione
Nell’ambito dei progetti di innovazione agevolabili ai fini del credito d’imposta transizione 5.0, vengono incluse le spese in attività di formazione finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni previste dall’art. 8 del DM 24 luglio 2024.
Le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7 del DM, con un limite massimo di 300.000 euro.
Sono ammissibili nello specifico:
– spese relative ai formatori e ai costi di esercizio connessi al progetto di formazione;
– spese di viaggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota di uso esclusivo per il progetto di formazione;
– costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione.
La norma stabilisce che le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione e che per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.
I percorsi formativi dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 12 ore e includere almeno un modulo della durata minima di 4 ore. I moduli devono riguardare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi. I percorsi formativi possono essere erogati anche in modalità a distanza (e-learning) purché soddisfino i requisiti di durata e contenuto sopra indicati. Ogni percorso formativo deve concludersi con un esame finale che certifichi l’acquisizione delle competenze previste.
Sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione:
– soggetti accreditati per attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma di competenza;
– Università e Enti pubblici di ricerca;
– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
– soggetti con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 settore EA 37;
– centri di competenza ad alta specializzazione e Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
I docenti devono avere esperienza e competenze specifiche nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.
Deve essere mantenuto un registro delle presenze per ciascun partecipante alla formazione, indicando le ore di partecipazione e va redatto un report dettagliato delle attività formative svolte, incluso il contenuto dei moduli, i nomi dei docenti, la durata delle sessioni e i risultati degli esami finali.
Devono essere conservate e presentate tutte le fatture e ricevute relative ai costi sostenuti per la formazione.